Il Codice di PII, introducendo un nuovo modo prestazionale di progettazione, ha forse cambiato anche la professione stessa del professionista antincendio? Bellissima domanda, e come nella maggior parte delle domande ben poste, la risposta dovrebbe essere DIPENDE.
Ma vediamo insieme dei ragionamenti che ci consentono di rispondere in maniera nella a questo quesito. Da sempre la storia dei mestieri ha fatto conoscere all’uomo un mercato in continuo cambiamento, che evolve con grandi salti in avanti – come durante il Rinascimento – o che precipita in lunghi periodi bui, come durante il Medioevo. Questo mercato che muta, spesso impone delle accelerazioni davvero disarmanti, così come accaduto nel periodo post-pandemico da Covid-19, in cui il Mondo intero ha dovuto reinventarsi in una versione “2.0”. Ed ora, parliamoci chiaro, questi scatti in avanti spesso, troppo spesso, lasciano settori e professioni ferme al palo perché non riescono in qualche modo a restare nel flusso evolutivo.
Perciò mi chiedo, il professionista antincendio ha subito la stessa sorte nel suo quotidiano? Lavora nei dettami normativi variando lentamente alcune condizioni al contorno o anche lui ha visto stravolgere la sua professione?
Mi occupo di smoke management da oltre un ventennio, e da più di 10 anni collaboro con studi di progettazione e professionisti che si rivolgono a me per risolvere specificità sullo smoke management che, sapete bene, non è il pane quotidiano del mestiere ma una sua verticalità e che dunque, spesso, è meglio dialogare con chi se ne occupa ogni giorno.
Affrontiamo lo scottante tema del Codice di prevenzione incendi in questa variazione, perché ormai abbiamo consolidato che dopo il 151 il lento ed inesorabile percorso di farci carico delle responsabilità precedentemente attribuite ai cari VVF è terminato e rispondiamo, FORTUNATAMENTE, noi sul nostro lavorato.
Togliamoci subito il dente nel capire se il Codice di PII è ad oggi applicato: devo dire che, collaborando un po’ con professionisti dislocati in tutte le regioni italiane, principalmente in Lombardia e Milano, negli ultimi due, tre anni non ho visto pratiche realizzate senza il Codice, in quanto, in realtà, sono i clienti stessi che ce lo chiedono.
Questo perché il cliente ha un riscontro ECONOMICO di spesa estremamente differente con l’applicazione del codice, una differenza di uno a mille rispetto alla norma prescrittiva. Si trattava di una norma che veniva fatta generalmente per quella tipologia di attività, ma non prendeva il caso specifico calato nel quotidiano, mentre il codice, che va a fare una un lavoro sartoriale di ogni attività sulla base di un rischio specifico tarato nella condizione reale, porta a dei risparmi economici considerevoli.
Sono dunque d’accordo con i colleghi che chiamano questa fase una RIVOLUZIONE COPERNICANA, perché la verità dei fatti è che è stato totalmente sconvolto il mondo della prevenzione incendi dal DPR 151 in poi. Questo sconvolgimento avviene grazie a un cambio di passaggio di responsabilità dal comando al professionista, perché non è che il principio di semplificazione alla base ha fatto sì che non ci fossero più i controlli, la semplificazione ha passato la palla dai vigili del fuoco ai professionisti, quindi mi chiedo: come avviene questo passaggio?
Seguitemi nei ragionamenti che percorreremo insieme questi aspetti: prima bisognava aspettare che venisse fuori il comando….
A onor del vero, c’è stato un passaggio intermedio con la Dia, perche con la Dia la si poteva in qualche modo iniziare l’attività in attesa che venissero fuori i vigili del fuoco a effettuare i controlli; ora con la Scia questa cosa è stata totalmente spazzata perché non è che adesso il progetto lo si fa a modo nostro e poi, quando il vigile del fuoco esce, e qualcosa non va bene, lo si cambia.
NO!
Adesso la responsabilità se la prende l’Asseveratore! Se poi i VVF vengono fuori e c’è qualcosa che non va le opzioni restano sono soltanto 2:
- ci possono essere 45 giorni per poter adeguare quello che i vigili del fuoco pretendono di adeguare e quindi piccole modifiche e aggiustamenti, spesso più documentali che altro.
oppure
- c’è la condizione per cui non va bene, e si mettono i sigilli, e ognuno dovrà rispondere di ciò che ha valutato e dichiarato.
Quindi la grande differenza sta nel passaggio di responsabilità che adesso è a carico dei professionisti.
Questo lascia intendere che il Professionista ora si prende il 100%, lo conferma?
Non voglio dire al 100% perché una quota margine rimane in capo alle istituzioni, ad esempio su quelle attività dove si fa la valutazione del progetto che mediamente è il 5-10% (e può arrivare al 20 o 30% quando trattiamo progetti di categoria C dove è necessaria la verifica del Vigile del fuoco).
La realtà dei fatti cari amici, è che chi risponde è certamente l’asseveratore, quindi il professionista antincendio, ma anche il progettista e dunque il tecnico abilitato, che possono essere anche la stessa persona o possono essere tranquillamente due figure differenti, ma comunque chi risponde è un professionista del mercato. Questo avviene già dal DPR 151, ma soprattutto viene estremamente chiarito nel D.M. 7 agosto 2012 dove vengono definiti in modo inequivocabile i ruoli e le responsabilità di tutto quello che si va ad asseverare.
Anche tutto il mondo certificativo viene cambiato perché degli strumenti c’erano già prima, come ad esempio il CERT-REI, IL DICH-PROD, DICH-IMP, MA, vengono chiariti all’interno del 7 agosto del 2012.
Viene fatto poi anche il DM del 20 dicembre del 2012 per avere un ulteriore chiarimento sulla sfera impiantistica ed il Codice di Prevenzione incendi, nella realtà dei fatti, arriva alla fine di quello che è stato un lungo sviluppo amministrativo!
Il susseguirsi di tutti questi DM sono stati le basi per chiarire BENE i ruoli degli attori chiamati in causa, mentre lo strumento normativo per la redazione del progetto di prevenzione incendi è arrivato solo alla fine di questo iter.
Questo strumento normativo fa un importantissimo passaggio di consegne, facendo virare dalla VECCHIA normativa prescrittiva, a quella prestazionale. Il vero cambiamento storico è che nelle vecchie normative la valutazione del rischio veniva fatta dal normatore.
Il normatore aveva fatto una valutazione del rischio per delle tipologie di attività ed aveva deciso che generalmente la reazione al fuoco dei materiali doveva essere di un certo tipo, la resistenza al fuoco delle strutture deve essere un altro tipo, la lunghezza dei percorsi di X metri e via via tutte quelle che sono le caratteristiche che devono essere contenute in un progetto PRESCRITTIVO.
Ecco quindi che parliamo di RIVOLUZIONE COPERNICANA, in quanto nel Codice questa responsabilità della valutazione del rischio viene passata al professionista che può calibrare tutte quelle che sono le famose 10 strategie in funzione di quello che è caso specifico sottoposto a progetto, dunque l’opera SARTORIALE cucita sul progetto.
La realtà dei fatti è che continua ad esserci la pietra miliare della Valutazione del rischio ed è la valutazione del rischio che porta alla fine a compimento di un progetto calzante sul caso specifico quindi, anche qui abbiamo questo passaggio di consegne di responsabilità dal normatore al professionista, ma continua ad essere lo stesso arazzo che c’era prima.
Semplicemente ora invece di un normatore che generalmente valuta il rischio per un attività e deve comprendere il più alto tasso di variabili dentro, abbiamo un professionista che con la sua competenza, esperienza e preparazione, la redige ad hoc sull’attività
CAPITE SUBITO che non è solo una cosa formale, ma anche competenziale e di etica professionale e questo cambia RADICALEMTNE la professione in almeno 3 punti chiave.
Ma questi li vediamo nel prossimo video.
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